Sì, ma quanti anni di patente occorrono per guidare un’ambulanza?

21 anni? O tre anni di patente? Ecco quali sono esattamente i requisiti per poter condurre un’ambulanza e tutte le risposte che ti servono per fare chiarezza.

Come sai, e come visto in molte altre puntate del Blog, l’ambulanza è un veicolo di emergenza, che appartiene alla categoria dei veicoli speciali, impiegata per un utilizzo sociale sanitario e civile ovvero soccorrere e salvaguardare le persone, e di conseguenza richiede competenze di un certo tipo per essere guidata in modo sicuro e efficiente.

Queste competenze, che pertengono a un variegato spettro di abilità, non possono prescindere dalla guida sicura, e dalla formazione alla guida. Ecco perché Formula Guida Sicura si impegna nella formazione alla guida aggiornando costantemente i suoi programmi specifici grazie alla collaborazione con UNIPISA e al supporto e confronto costante con un team multidisciplinare composto da professionisti di settore, tecnici, istruttori di guida sicura e soprattutto operatori del soccorso raccogliendo i feedback, le impressioni, i suggerimenti e le esperienze di chi vive l’Associazione da formatore, da responsabile Autisti e da Autista.

Ma, prima della formazione alla guida, che è l’unica cosa a poter assicurare al conducente una consapevolezza e una competenza tali da garantirgli un elevato controllo del mezzo e il giusto livello di sicurezza per sé e per gli eventuali passeggeri, vengono le abilitazioni: i requisiti base. Infatti, come abbiamo visto qui, prima della formazione viene la patente!

Vediamo di cominciare con ordine.

In Italia, la guida dell’ambulanza richiede il possesso di determinati requisiti, come ad esempio il possesso della patente di guida di categoria B e il completamento di un corso di formazione specifico. Da sempre è stato richiesto un minimo di 3 anni di patente per poter guidare un’ambulanza in emergenza, ma paradossalmente ora che le informazioni sono reperibili con facilità ovunque grazie a internet, vi è una gran confusione circa i requisiti richiesti per poter guidare l’ambulanza. Provare per credere. Fai una ricerca: non troverai una fonte davvero chiara sull’argomento. Vedremo più avanti che l’argomento che crea confusione è il fatto che sia possibile condurre il mezzo di soccorso anche senza aver completato i 3 anni di patente, a condizione che il conducente abbia compiuto almeno 21 anni di età e abbia frequentato un corso di formazione specifico per la guida di veicoli di soccorso. Questo corso include la formazione sulle tecniche di guida di emergenza, sulla gestione dell’equipe e del paziente a bordo dell’ambulanza (ovvero in generale dei passeggeri) e sulla gestione delle situazioni di emergenza.

La questione è complicata dal fatto che esistono gli ordinamenti regionali, e a livello sanitario ogni Regione detiene potere decisionale sui protocolli da attuare e sui requisiti di formazione richiesti a un Autista soccorritore per essere abilitato alla guida di un mezzo di soccorso e allo svolgimento della regolare attività di Autista presso un’Associazione.

In ogni caso, a meno che non si parli di Croce Rossa, che come vediamo più avanti ha le sue patenti speciali e la propria motorizzazione interna, la patente di guida di categoria B è sufficiente per guidare un’ambulanza, posto che il conducente abbia completato anche il corso di formazione specifico per la guida di veicoli di emergenza.

 

 

In Italia, la legge prevede che i neopatentati non possano guidare un’ambulanza in emergenza. Questa regola è stata introdotta per garantire che solo gli Autisti con la giusta formazione ed esperienza siano autorizzati a guidare l’ambulanza in situazioni di emergenza. In sintesi, la guida dell’ambulanza richiede il possesso della patente di guida B, il completamento di un corso di formazione specifico e l’aver compiuto almeno 21 anni di età se ci siamo patentati a 18. I neopatentati non possono guidare un’ambulanza in emergenza per i motivi che vediamo tra poco.

Condurre un’ambulanza non è la stessa cosa di guidare un veicolo qualsiasi, sia per lo scopo per cui è stato istituito questo particolare tipo di veicolo e sia per l’oggettiva quantità di conoscenze tecniche e specifiche relative all’utilizzo e all’equipaggiamento. Il trasporto di pazienti e ammalati anche gravi non può prescindere da uno stile di guida che preservi il loro comfort e la loro sicurezza, va da sé che le competenze di guida, legislative e l’esperienza del conducente facciano la differenza. Non bisogna scordare tra l’altro che l’ambulanza, in quanto veicolo speciale, ha alcune libertà in più rispetto alle regole stradali comuni e valide per tutti gli altri veicoli circolanti, ma tali libertà in più vanno conosciute perché nessun conducente di mezzi di soccorso può abusarne (Art. 177).

Ciononostante, stando a una prima lettura del Codice della strada, non ci sono particolari requisiti che servono per guidare un’ambulanza: dice che sono necessari il possesso della patente di tipo B e aver compiuto i 21 anni di età.

È ovvio che per qualificarsi o essere assunto o presentarsi a un concorso per Autista di ambulanza, a seconda dell’Ente, dell’Associazione o della struttura in questione possano esserci ulteriori requisiti specifici, aver frequentato un corso di guida in emergenza, oppure avere l’abilitazione di soccorritore attraverso il conseguimento di un corso di primo soccorso. Indifferentemente dall’iter formativo o dai punti e punteggi richiesti, dagli attestati da presentare, per poter svolgere questa attività che è così complessa e delicata sono necessari anche un gran senso di responsabilità, di partecipazione e il possesso delle proprie facoltà fisiche e mentali per gestire situazioni spesso crude, difficili e di comprovato carico di stress.

 

 

Ottenuti gli attestati richiesti dall’Ente presso cui si vuole operare e tutte le abilitazioni, con una patente B in corso di validità conseguita da minimo 2 anni e compiuto il ventunesimo anno di età, da Codice si può essere Autista di ambulanza.

Patente di guida per mezzi della Croce Rossa Italiana

Solo nel caso della Croce Rossa italiana è necessario conseguire una patente apposita. Ai conducenti appartenenti al personale dipendente o volontario della Croce Rossa Italiana è richiesto di essere riconosciuti idonei alla conduzione dei veicoli CRI dalla Croce Rossa stessa, ed è rilasciata una patente di servizio valida esclusivamente per la guida di veicoli nella disponibilità dell’Associazione. Nel caso di una momentanea impossibilità all’emissione della patente speciale della CRI può essere rilasciato un documento provvisorio sostitutivo valido entro e non oltre 90 giorni dalla data del rilascio.

La patente di Croce Rossa viene rilasciata solo a chi fa parte di un comitato di Croce Rossa, personale dipendente, Soci attivi e collaboratori professionali con rapporto di convenzione a termine. Tutte le abilitazioni di un Autista di CRI sono riportate in un documento unitario proprio a sottolineare l’importanza che le patenti interne hanno per questa Associazione.

Tra le patenti più rilevanti in CRI abbiamo la patente di Tipo 4, che abilita alla conduzione delle ambulanze da trasporto, i cui conducenti in servizio operativo devono anche avere regolare abilitazione al trasporto infermi (TI) o equivalente, oltre ovviamente alla necessaria formazione pratica di guida e comprovata conoscenza delle dotazioni di base del veicolo nel caso non vi sia a bordo personale specifico addetto a ciò; e la patente di Tipo 5 e 5b, che abilita alla guida di ambulanze e veicoli di soccorso sanitario delle categorie previste per le relative tipologie, integrata nel servizio operativo dall’abilitazione al soccorso per emergenze sanitarie (PS) o equivalente, e anch’essa integrata dalla formazione specifica e accordo alle specifiche normative sanitarie regionali.

 

 

Quali sono gli articoli di riferimento del Codice della strada

Per l’argomento che ci interessa, dobbiamo tener presenti e riferirci all’Articolo 115, Titolo IV, Guida dei veicoli e conduzione degli animali, e l’Articolo 117. Vediamo il primo.

1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

a) anni quattordici per guidare:

1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

b) anni sedici per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1;

c) anni diciotto per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;]

2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

d) anni venti per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

e) anni ventuno per guidare:

1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 117;

f) anni ventiquattro per guidare:

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

Articolo 177

Come già affrontato qui (comma 3 dell’articolo 177 del Codice della strada), l’Autista di ambulanza deve conformarsi al criterio di “prudenza e diligenza”, ovvero, anche se è fatto obbligo per gli altri conducenti e veicoli circolanti di facilitare il passaggio del veicolo di soccorso in emergenza dandogli la precedenza (chiunque “appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi”; la mancata precedenza può essere sanzionata), l’Autista deve sempre valutare con coscienza le variabili e cercare di prevedere i rischi per gli altri utenti della strada: presenza di pedoni, incidenza del traffico se è un’ora di punta, zona percorsa e relativa densità di circolazione, perché il comportamento dei mezzi di soccorso non deve in nessun modo danneggiare o mettere in pericolo gli altri anche se sta salvando una vita.

Neopatentati

Come si integrano tutte queste informazioni con i limiti previsti dallo stesso Codice della strada per i neopatentati? Che è poi la domanda di partenza di questo approfondimento, ovvero: un neopatentato può guidare l’ambulanza??

Ci viene in aiuto il Codice!

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

 

 

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

La parola all’esperto

In sintesi, i neopatentati sono tutti gli automobilisti che hanno conseguito le patenti di guida A1, A, B1 e B da meno di 3 anni. Dunque, chi supera per la prima volta l’esame della patente a 30 anni è considerato neopatentato allo stesso modo di un ragazzo di 18 anni che ha appena passato il tanto temuto esame pratico.

Limiti di guida per i neopatentati relativamente alla categoria B

In ogni caso, digitando la targa dell’autoveicolo in questione, è possibile controllare se un neopatentato è autorizzato alla guida del veicolo in questione. Ricorda che i limiti di velocità sono i seguenti: per i primi 3 anni dal conseguimento non è consentito il superamento di 1100 km/h per le autostrade e di 90 km/h pe re strade extraurbane principali. Dal 10 novembre 2021, inoltre, il limite di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, fermo restando il limite, nel caso di veicoli di categoria M1, di potenza massima pari a 70 kw che deve essere rispettato nel primo anno di guida – dal conseguimento della patente – non si applica se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore ai 65 anni di età, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore.

Perciò, contrariamente alla vulgata che si trova ovunque e riportata sui maggiori siti e collettori di informazioni online, occorrono 3 anni di patente per guidare l’ambulanza ma, con accanto una persona con i requisiti di cui sopra, si può condurre l’autoambulanza anche con un solo anno di patente, purché non in emergenza.

Dubbi?

SCRIVICI! Siamo a tua disposizione per chiarirti le idee. Alla prossima!

  1. Vincenzo Gerardi says: Vorrei fare il volontario in ambulanza per il bene di tutti!
    1. Formula Guida Sicura
      Formula Guida Sicura says: Ciao Vincenzo! Grazie per aver letto e per seguirci. Che bellissimo pensiero! È proprio questo spirito che porta tanti ragazzi e ragazze a entrare in Associazione e diventare Autisti di Ambulanza per aiutare il prossimo. Se possiamo esserti utili in qualche modo, con informazioni sulla formazione necessaria a essere sicuri alla guida di un mezzo di soccorso, scrivici pure, qui o via email. Ecco intanto un po’ di info. A presto!
  2. Evelina says: Buongiorno, sono di Forlì/Cesena ho 47 anni e vorrei sapere a chi mi devo rivolgere per guidare ambulanza del pronto soccorso o mezzi veloci a servizio dei cittadini Grazie .
    1. Formula Guida Sicura
      Formula Guida Sicura says: Buongiorno Evelina, grazie per seguirci e per la sua gentile richiesta. Complimenti per il suo proposito, per guidare l'ambulanza a servizio del cittadino e prestare opera di aiuto può rivolgersi alle Associazioni di Volontariato del suo Comune/territorio. Se invece desidera fare formazione alla guida attraverso un corso specifico per la guida sicura dell'ambulanza, il nostro team di Istruttori è a sua disposizione, può contattarci allo 0564966346. Grazie e a presto!

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